22 luglio 2014

Intermittente. Ultima chiamata per la volontaria

Termina il 31 luglio 2014 il termine per chiedere i versamenti volontari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tempi stretti per i lavoratori intermittenti che intendono integrare la propria pensione. Infatti, il prossimo 31 luglio scade il termine entro il quale i lavoratori occupati con contratto di lavoro a chiamata (job on call) possono richiedere all'INPS l'autorizzazione a versare i contributi relativamente ai periodi in cui hanno avuto retribuzioni o indennità di disponibilità (per i periodi di non lavoro e di attesa della chiamata) inferiori al minimo necessario per l'accredito utile ai fini pensionistici. Si tratta di una possibilità estremamente importante visto che è la prima volta, a distanza di 9 anni, che gli intermittenti possono integrare il proprio assegno pensionistico. Mentre per i versamenti pregressi c’è tempo fino al 20 settembre 2014.

Contributi volontari -
I lavoratori intermittenti che abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità inferiore alla retribuzione convenzionale fissata per legge, possono integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria. L’importo, in particolare, è pari alla differenza fra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti. Tale facoltà, richiedibile a domanda, può essere riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente e che non raggiungano i livelli minimi della retribuzione convenzionale individuata dal D.M. 30.12.2004. Per l’autorizzazione l’INPS non richiede requisiti contributivi.

Retribuzione convenzionale – A disciplinare l’eventuale differenza contributiva da versare a cura degli stessi lavoratori, nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro effettivamente prestato o l'indennità fruita per i periodi di disponibilità fosse risultata d'importo inferiore a quella prevista dalla legge (10.418,20 euro per l’anno 2014), è il D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). Il compito è stato adempiuto con il D.M. 30 dicembre 2004, che ha individuato quale parametro retributivo di riferimento il “limite minimo settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi” (art. 7, comma 1, Legge n. 638/1983).

Termini delle domande – L’integrazione dei versamenti volontari vanno richiesti annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. In particolare, la richiesta può essere fatta attraverso uno dei seguenti canali: online, Contact Center Multicanale, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il versamento – L’importo da versare verrà calcolato direttamente dall’INPS, il quale invierà ai richiedenti il relativo provvedimento di autorizzazione e il bollettino Mav predisposto per il versamento volontario integrativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Da notare, inoltre, che l’intero importo andrà eseguito dall'interessato per l'intero ammontare entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy