2 aprile 2013

Intermittenti. Comunicazione via Pec o Cliclavoro

Il D.I. 27 marzo 2013, in attesa di pubblicazione in G.U., illustra le modalità per comunicare l’instaurazione di lavoro intermittente
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Sono state rese note le modalità attraverso i quali il datore di lavoro può instaurare un contratto di lavoro intermittente. Due sono i canali principali: via email all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec); attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). I mezzi di comunicazione entreranno ufficialmente in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. del 27 marzo 2013, che è ancora in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.

Modello di comunicazione
– Per poter effettuare la comunicazione bisogna utilizzare il nuovo modello telematico “UNI-intermittente” come strumento per l’adempimento della comunicazione. Tale modello deve contenere, oltre ai dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, anche la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Le modalità di comunicazione
– Come precisato in premessa, i mezzi utilizzabili per comunicare l’instaurazione di un rapporto di lavoro sono: l’email e il servizio informatico presente su Cliclavoro. Tuttavia, al fine dell’adempimento in questione, è ammessa anche la modalità SMS in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Al riguardo, ricordiamo che il messaggio deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. È stata reintrodotta, inoltre, la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla DTL competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’Ufficio. Pertanto, la trasmissione effettuata con modalità diverse da quelle su illustrate non è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in commento. Infine, si ricorda che la copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

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