Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 26 del 7 novembre 2014, ha chiarito che la deroga prevista in merito all’instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo è rivolto sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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Intermittenti e limiti di utilizzo (114 kB)
Intermittenti e limiti di utilizzo - Lavoro & Previdenza N. 219-2014
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