16 ottobre 2012

Intermittenti. Ok ai servizi di media audiovisivi

Il Ministero del Lavoro amplia il raggio d’azione dei lavoratori intermittente
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 28/2012, ha stabilito che il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua e intermittente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 14 settembre 2012, ha avanzato richiesta di interpello in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell’ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet ex D.Lgs. n. 177/2005. In particolare è stato chiesto se alla luce delle novella normativa operata dal D.Lgs. n. 44/2010, in merito alla disciplina contenuta nel citato D.Lgs. 177/2005 (T.U. della radiotelevisione), il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di servizi di live streaming, webcasting ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità e intermittenza.

T.U. della radiotelevisione – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. della radiotelevisione (D.Lgs. n. 144/2010), precisando che in tale settore trovano applicazione “i principi generali per le prestazioni di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni”. In particolare, per servizio di media audiovisivo s’intende “la radiodiffusione televisiva […] e in particolare la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting […]”.

La risposta del M.L.P.S. - In definitiva, il Ministero del Lavoro chiarisce che nell’ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi menzionato nell’allegato n. 43 del R.D. del 1923, si ritiene che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua e intermittente nel rispetto delle condizioni di legge.

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