Premessa - La Manovra correttiva 2011 con il comma 19 dell’articolo 18 ha dettato una norma di interpretazione autentica dell’art. 64, comma 5, della legge n. 144/1999, in materia di contributo di solidarietà a carico dei dipendenti INPS iscritti al fondo pensionistico integrativo di ente (INPS - Messaggio 14 luglio 2011, n. 14666).
La normativa - Contributo di solidarietà - “Le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”, questa è la disposizione contenuta nell’articolo 18, comma 19, del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98.
Trasmissioni sentenza sfavorevoli all’INPS - L’Ente previdenziale con messaggio 14 luglio 2011 n. 14666, pertanto, invita i soggetti interessati a coltivare i giudizi tuttora pendenti e a voler trasmettere al Coordinamento generale legale ed alla Direzione centrale Risorse umane (Area normativa e contenzioso del lavoro) le sentenze di secondo grado sfavorevoli all’Istituto relative alla questione in oggetto - se per esse non risulti già trascorso il termine per proporre ricorso per Cassazione - anche se dette sentenze siano state restituite agli uffici legali a seguito di parere di acquiescenza, espresso a suo tempo in considerazione del diverso orientamento di legittimità consolidatosi in epoca anteriore al vigore della normativa in epigrafe.
Sentenze sfavorevoli all’Amministrazione - La norma citata comporterà la riforma delle sentenze sfavorevoli all’Amministrazione.
Sospensione sentenze impugnate - Pertanto, al fine di evitare un successivo e più oneroso obbligo di restituzione da parte dei ricorrenti momentaneamente vincitori, si invitano i suddetti soggetti, nel presentare le difese per l’Istituto, a chiedere alle competenti autorità giudiziarie, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell’esecutività delle sentenze impugnate.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata