Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6119/2014, ha fornito utili chiarimenti in merito alla decorrenza degli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche. In particolare è stato precisato che l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda; mentre, la “data di presentazione” va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.
Normativa – La normativa che disciplina la decorrenza degli interessi legali da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche, è disciplinata dall’art. 16, c. 6, della L. n. 412/1991, come modificato all’art. 1, c. 783 della L. n. 296/2006. Tale norma, in particolare, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.
Estensione della disciplina – Quanto appena detto, precisa l’INPS, è esteso per analogia anche alle provvidenze economiche in materia assistenziale. In particolare, nell’ambito dell’invalidità civile la giurisprudenza ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002). Di conseguenza, l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda; mentre la “data di presentazione” va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.
La domanda e mod. “AP70” – Nel dettaglio, per “domanda completa” s’intende il momento in cui “il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”. La comunicazione di tali elementi deve essere effettuata mediante trasmissione telematica del modello “AP70”. Ne consegue, quindi, che:
• la data di trasmissione del modello AP70, completo di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
• gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.
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