Premessa – Il nuovo Riccometro, divenuto operativo dal 1° gennaio 2015, presenta molteplici novità rispetto alla disciplina previgente: una su tutte è rappresentata dall’introduzione di un ISEE “standard” o ”ordinario” e di altri ISEE specifici, che meglio rappresentano le particolarità delle prestazioni o servizi sociali da richiedere. Nulla di nuovo va indicato invece in merito alle formule di calcolo degli indicatori. L’ISEE, infatti, è sempre dato dal rapporto tra ISE e un parametro fisso corrispondente alla composizione del nucleo familiare.
Dichiarazione estesa – Nella maggior parte delle situazioni basta compilare la “DSU MINI” che consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. L’ISEE standard è calcolato sulla base di redditi e dei patrimoni dei componenti di un nucleo familiare che non registra alcuna particolarità di composizione. In alcuni casi però tale modello non è sufficiente. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, è necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive, quindi di ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo. Dunque, oltre all’ISEE standard vi sono i seguenti ISEE specifici: ISEE Università, ISEE Sociosanitario, ISEE Sociosanitario-Residenze, ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi e infine Isee corrente. Vediamoli nel dettaglio.
ISEE Università - L’ISEE Università dovrà essere compilato per accedere alle prestazioni per il diritto alla studio universitario. In tal caso, è identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. È il caso per esempio della richiesta di prestazioni universitarie di uno studente “fuori sede” e non “autonomo”; in tal caso, ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene “attratto” nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. Inoltre, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori.
ISEE Sociosanitario – L’ISEE sociosanitario dovrà essere compilato per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio. In tal caso, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni). È il caso per esempio della persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il cui nucleo familiare ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
ISEE Sociosanitario-Residenze – L’ISEE sociosanitario-residenze è necessario per l’accesso a prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale (ricoveri in residenze sociosanitarie assistenziali, residenze protette, ecc.). Fermo restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Al riguardo, va tenuto presente che la componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.
ISEE Minorenni – L’ISEE minorenni va compilato per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Prendiamo il caso di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi; in tal caso, qualora il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE per la retta agevolata per l’asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio.
ISEE corrente - Fra le novità, vi è la possibilità di presentare anche una richiesta di “ISEE corrente”, nel caso: di perdita del lavoro, ovvero di variazione del reddito corrente superiore al 25%. In tale ipotesi, non si farà riferimento alla sola situazione dell’anno precedente, ma si terrà conto anche di quanto intervenuto nel frattempo, per avere una quadro realistico della condizione del nucleo. Inoltre, prima di farne richiesta, deve essere già stata presentata la “Dichiarazione sostitutiva unica” e ricevuta l’attestazione con l’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente.
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