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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 13/2013, ha chiarito che è possibile assumere mediante contratto di lavoro intermittente anche il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari. La ragione di fondo risiede nel fatto che tale categoria di lavoratori sono assimilabili alla figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
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