18 marzo 2014

Jobs act. Apprendistato più flessibile

Abolizione dei vincoli di stabilizzazione e niente forma scritta per il PFI: ecco la ricetta Renzi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il “Jobs act” sta prendendo forma e i provvedimenti che avranno immediata efficacia sul mercato del lavoro sono quelli riguardanti la “flessibilità in entrata”, ossia il contratto a termine e l’apprendistato. Con particolare riferimento a quest’ultimo istituto, i ritocchi vanno nella direzione di semplificarne il quadro regolatorio superando alcuni vincoli che ne frenavano il ricorso. In sostanza, le modifiche che s’intendono adottare sono i seguenti: Piano formativo non più vincolato alla forma scritta, niente più clausole di stabilizzazione che bloccano nuove assunzioni in apprendistato, più basso il costo della formazione e mera facoltà di aderire all’offerta formativa delle Regioni. Ma vediamo più da vicino le novità.

Il piano formativo - In via preliminare si precisa che la bozza di decreto legge del 12 marzo 2014 prevede misure di semplificazione che ricadono sui vincoli di “forma” del contratto. Attualmente, la norma prevede che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro qualificati, sempreché siano rispettati alcuni principi fondamentali. Tra questi figura la forma scritta obbligatoria del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale (PFI). Lo schema di piano formativo individuale può essere definito anche in sede di contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, sulla base di moduli e formulari che ne semplificano la scrittura. Resta fermo, sempre con riferimento al piano formativo, l’obbligo di redigerlo per iscritto entro e non oltre trenta giorni dalla stipulazione del contratto. Il mancato utilizzo della forma scritta, tuttavia, non comporta la nullità del contratto; difatti la forma scritta è necessaria solo ai fini di prova, quindi anche in sua mancanza sarebbe teoricamente possibile fornire una prova con mezzi diversi. Tale lettura vale per il contratto e per il piano formativo individuale, mentre non vale per il patto di prova, in quanto è soggetto alla disciplina ordinaria del codice civile che richiede la forma scritta del patto di prova a pena di nullità.
A tal proposito, il Jobs act intende lasciare l’obbligo della forma scritta solo per il contratto e per il patto di prova e non anche, come attualmente previsto, per il piano formativo individuale (PFI).

Eliminazione della stabilizzazione –
Ad essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione, attraverso l’eliminazione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti già scaduti al momento della nuova assunzione. In particolare, la soppressione delle condizioni riguarda sia quelle di natura legale introdotte nel T.U. (D.Lgs. n. 167/2011 della L. n. 92/2012), che quelle la cui regolamentazione era affidata ai contratti collettivi. Finora, prima di poter assumere nuovi apprendisti, era previsto che il datore di lavoro che occupa più di nove lavoratori doveva aver confermato almeno il 50% dei contratti scaduti nei 36 mesi precedenti. Peraltro fino al 18 luglio 2015 operava un regime transitorio che abbassava la soglia al 30%. Inoltre, i contratti collettivi potevano regolamentare tale condizione anche per i datori di lavoro al di sotto di tale limite numerico. Il decreto legge, ora, elimina tale onere in tutti i casi, pertanto l'assunzione di nuovi apprendisti sarà possibile a prescindere dall'eventuale mancata trasformazione dei precedenti contratti di apprendistato già scaduti.

Ore di formazione -
Un’altra delle novità contenute nel Jobs act è il ridimensionamento dello stipendio dell’apprendista durante la partecipazione ai corsi di formazione professionale. Attualmente non vi è alcuna distinzione tra la retribuzione dovuta all’apprendista durante il tempo di lavoro e quella a cui lo stesso ha diritto durante i momenti formativi. Con l’inserimento del comma 2-ter all’articolo 3 del TU, al lavoratore non saranno più pagate tutte le ore di formazione obbligatoria, ma solo una parte, nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Offerta formativa pubblica -
Infine, dopo la complessa vicenda in ordine alla formazione che devono offrire le Regioni che fin dalla riforma Biagi del 2003 ha notevolmente appesantito l’apprendistato, si rende totalmente facoltativa l’offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (stabilite in massimo 120 ore triennali).
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