Premessa – Il Jobs act (D.L. n. 34/2014), convertito in legge la scorsa settimana, è intervenuto significativamente anche sul contratto di apprendistato disciplinato dal Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011). Rispetto alla versione originaria del D.L. Poletti, l’istituto in commento ha subito importanti frenate su tutti i profili di liberalizzazione e semplificazione. Infatti, in sede di conversione in legge, viene ripristinato l’obbligo di forma scritta per il PFI (Piano Formativo Individuale), vengono reintrodotti gli obblighi di legge e di Ccnl di stabilizzazione, viene riproposta la formazione di base e trasversale pubblica regionale per l’apprendistato professionalizzante, si introducono deroghe per l’apprendistato di primo livello (rispetto alla natura non a termine del rapporto e al minimo retributivo) e di terzo livello di primo livello (rispetto ai limiti anagrafici). Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità introdotte.
PFI – Partiamo immediatamente dal Piano Formativo Individuale. Nella versione originaria del Jobs act, la forma scritta era obbligatoria solo per il contratto di apprendistato e per il patto di prova; mentre per il PFI tale obbligo veniva abolito. In sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2014 però viene reintrodotto l’obbligo di redigere il PFI per iscritto, anche se in forma semplificata. Ora infatti il PFI deve essere inserito, in forma sintetica, all’interno del contratto di apprendistato, che può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Altra importante novità da segnalare riguarda l’abolizione della possibilità di poter formalizzare l’assunzione per iscritto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, cosa rimasta possibile per le assunzioni effettuate fino al 20 marzo 2014. Quindi dal 21 marzo 2014 la forma scritta scatta immediatamente, fin dall’instaurazione.
Obbligo di stabilizzazione – A essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione degli apprendisti, ossia l’obbligo di stabilizzazione in servizio. Si rammenta che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) aveva imposto alle imprese un obbligo di stabilizzazione in servizio degli apprendisti per dotarsene di nuovi, pari al 50% (percentuale scesa al 30% fino al 2015). L’obbligo era rivolto ai rapporti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, con eccezione dei rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissione oppure per licenziamento per giusta causa. La versione originaria del D.L. n. 34/2014 aveva eliminato tale vincolo; ora però è stata reinserita tale percentuale, ma con un calo della soglia fino al 20% e prevedendo che tale vincolo sia valido esclusivamente per le realtà con più di 50 unità. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di fissare limiti diversi.
Contratto di mestiere – Interessante semplificazione invece, si registra per il contratto di mestiere (professionalizzante) rivolta ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Ha una durata massima di 3 anni (5 per gli artigiani). Ricapitolando, fino al 20 marzo 2014, la formazione di tali rapporti doveva essere svolta sotto la responsabilità delle aziende ed essere integrata, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Tale formazione, in particolare, era finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata di un triennio e disciplinata dalle Regioni. Il testo originario del D.L. n. 34/2014, invece, aveva eliminato l’obbligo di integrazione di cui sopra; quindi, l’integrazione poteva esserci o meno, senza che ciò comportasse l’irregolarità del percorso formativo. Abolizione, questa, ridimensionata in sede di conversione in legge del D.L.; ora, infatti, l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica, è stato reintrodotto sebbene a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Quindi, decorso tale termine il datore di lavoro non è più tenuto ad avvalersi alla formazione pubblica.
Studenti scuole superiori – Nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016 (art. 8-bis, c. 2, del D.L. n. 104/2013), il D.L. n. 34/2014 ha consentito che la stipulazione di contratti di apprendistato possa avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di età.
Apprendisti stagionali - Infine, si prevede che nelle regioni o province autonome con un sistema di alternanza scuola-lavoro i contratti collettivi possano prevedere l’utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
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