27 novembre 2014

Jobs act. Limitata la reintegra

Art. 18 solo per licenziamenti discriminatori e alcune fattispecie di licenziamento disciplinare

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ddl Jobs act continua spedito il suo iter di conversione in legge. Infatti, il testo della riforma è stato approvato martedì scorso dalla Camera e ora è atteso in Senato per la sua definitiva approvazione senza modifiche, per poi entrare in vigore già dal prossimo gennaio. Molte e significative sono le novità contenute nella nuova riforma del lavoro: dalle modifiche all’art. 18 in materia di licenziamenti all’introduzione del contratto a tutele crescenti, nonché alla riforma degli ammortizzatori sociali. Sul punto si rammenta che il Ddl Jobs act prevede un lavoro parallelo da parte del Governo, il quale è chiamato alla stesura dei decreti delegati per la sua concreta operatività. In attesa di ciò, si fornisce un quadro d’insieme della futura riforma del lavoro.

Articolo 18 – Tra le novità più importanti e più discusse del Ddl Jobs act spunta la revisione del campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). A tal proposito, un recente emendamento presentato dal Governo ha escluso la reintegra sui licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo, che sarà sostituito da un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio. Rimane invece la reintegrazione per i licenziamenti nulli e discriminatori, nonché per particolari fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato che dovranno essere individuate in sede di approvazione del decreti delegato. La novità, in particolare, si applicherà esclusivamente ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Di conseguenza, la disciplina resterà invariata per i lavoratori già in forza alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del Ddl sul Jobs act.

Flessibilità in entrata – Per quanto concerne la flessibilità in entrata, nell'ambito dell'attività di riordino dei contratti flessibili oggi vigenti, occorre segnalare l’eliminazione di tutte le tipologie di collaborazione. Quindi, con la futura entrata in vigore del Jobs act verranno meno: i co.co.co., i mini co.co.co., co.co.pro. senza partita Iva, co.co.pro. con partita Iva. Intanto, i lavoratori che si trovano in una delle suddette forme d’impiego vedranno riconoscersi l’ASpI e un compenso orario minimo. Il superamento di tali forme d’impiego è affidato ai decreti attuativi. Inoltre verrà introdotto – in via sperimentale nei settori non regolati da contratti collettivi – un compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato. È stato esteso altresì il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva.

Ammortizzatori sociali –
Sul fronte ammortizzatori sociali, è prevista l’esclusione dell’accesso alle integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa. Inoltre, la CIG sarà accessibile solo previo esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro. Il Ddl Jobs act prevede anche: la revisione dei limiti di durata dell’integrazione da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento di CIG e CIGS con individuazione di meccanismi di incentivazione della rotazione; revisione di CIG, CIGS e fondi di solidarietà attraverso l’introduzione dei meccanismi standardizzati di concessione e rimodulazione dell’ASpI, con omogeneizzazione delle regole della c.d. mini ASpI, collegandone la durata “alla pregressa storia contributiva del lavoratore” e incrementandone il massimale per i lavoratori con “carriere contributive più rilevanti”.

Cure parentali - Infine, per quanto concerne le cure parentali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è prevista l’introduzione di congedi a favore delle donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
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