24 giugno 2015

Jobs act. Staff leasing off limits

In mancanza della forma scritta, il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore

Autore: Redazione Fiscal Focus
Via libera allo staff leasing in tutti i settori. Unica limitazione da rispettare è il plafond del 20% degli occupati a tempo indeterminato presenti in azienda; limite, questo, che può essere comunque superato a opera dei contratti collettivi, anche aziendali.
Le novità arrivano dal Decreto Legislativo sul riordino dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs act (L. n. 183/2014), che ridisegna i limiti e le modalità di gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione.

Staff leasing – Il Titolo IV del Decreto Legislativo in commento stabilisce che lo staff leasing sarà utilizzabile da qualsiasi azienda, a prescindere dal settore di attività, senza necessità di fornire indicazione alcuna in contratto e per il reperimento di qualunque professionalità. Mediante tale tipologia contrattuale, che può essere a tempo indeterminato o determinato, un somministratore autorizzato mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Divieti – Il contratto si somministrazione di lavoro non può essere stipulato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
• presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
• da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni.

Forma – La forma del contratto deve essere scritta e contiene i seguenti elementi:
• gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
• il numero dei lavoratori da somministrare;
• la presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
• la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
• le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
• il luogo e l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Sistema sanzionatorio - Sul versante sanzionatorio, le conseguenze variano in base all’illecito commesso. In particolare, in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Nel caso in cui, invece, vi è una violazione dei divieti o del nuovo limite numerico posti per il ricorso alla somministrazione, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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