Con il Cdm del 4 settembre scorso, il Governo ha definitivamente approvato gli ultimi quattro schemi di decreti legislativi attuativi del Jobs act (L. n. 183/2014), completando così una Riforma partita già a marzo dello scorso anno. In tal contesto, grande rilievo assumono le norme contenute del decreto legislativo “recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini di rapporto di lavoro e pari opportunità”. Le novità, infatti, vanno: dall’inserimento mirato dei disabili e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio alla semplificazione della tenuta del Libro unico del lavoro (LUL), nonché alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. Significativi interventi si registreranno anche in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di contrastare le c.d. “dimissioni in bianco”.
Quindi, il filo conduttore che dovrebbe in qualche modo unire i molteplici interventi è senza dubbio quello della razionalizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti, in modo tale da contrastare una volte per tutte l’ormai nota “burocrazia”, che tanto rallenta l’attività degli operatori del settore.
Collocamento obbligatorio – La prima importante novità in tema di collocamento obbligatorio riguarda le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. Infatti, se in precedenza l’obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, dal 1° gennaio 2017 tale obbligo insorge in automatico, senza cioè attendere la nuova assunzione. Altro importante intervento concerne la possibilità di utilizzare l’esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un’autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.
Quanto alle procedure di assunzione, il nuovo decreto legislativo concede l’opportunità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché l’incapacità lavorativa sia superiore al 60%, se fisica, o al 45%, se psichica.
Inoltre, al fine di favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei disabili gravi, destinatari degli incentivi di cui all’art. 13 della Legge 68/99, l’importo dell’incentivo - riconosciuto per 36 mesi - è stato portato al 70% dell’imponibile previdenziale per i disabili con almeno l’80% di riduzione della capacità lavorativa, al 35% dell’imponibile previdenziale per quelli con riduzione della capacità lavorativa tra il 69 e il 79%, e al 70% per i disabili psichici con riduzione superiore al 45% (e per 60 mesi).
LUL – In materia di LUL (Libro unico del lavoro) viene stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2017, sarà tenuto in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.
Dimissioni in bianco – Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, il Governo esprime la volontà di predisporre un modulo ad hoc reperibile sul sito del ministero del Lavoro, il quale deve contenere data e numero. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Successivamente sarà compito del Ministero del Lavoro, con un apposito decreto, individuare le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Sino ad allora continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nella Legge Fornero.
Controlli a distanza – Importanti novità anche sul tema forse più controverso e discusso del decreto sulla razionalizzazione e semplificazione: ossia i controlli a distanza. Sul punto, Poletti afferma di aver “modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per individuare una nuova disciplina nel rispetto della privacy colmando un vuoto non sugli impianti fissi ma sugli strumenti in dotazione ai lavoratori”. In sintesi, gli esiti dei controlli su strumenti e apparecchi di lavoro, come smartphone e tablet, possono dunque essere utilizzati esclusivamente se si rispettano le seguenti condizioni:
• informazione preventiva al lavoratore;
• e rispetto delle norme sulla privacy.
In tutto ciò, non servirà alcuna autorizzazione del sindacato e del Ministero come avviene per le telecamere.
Quindi, in base a queste due condizioni, le informazioni raccolte “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.
La nuova normativa, dunque, conferma un principio indiscutibile: non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori possono, infatti, essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima.
Sanzioni lavoro sommerso – Infine, sul fronte delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale i principali interventi riguardano la maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Inoltre, in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa le sanzioni subiscono un incremento del 20%, senza possibilità di applicazione della diffida.