3 settembre 2013

L’apprendistato guadagna appeal

Semplificazioni da adottare dalla Conferenze Stato-Regioni entro il 30 settembre 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Ben presto l’apprendistato potrà essere notevolmente semplificato. Infatti, dal 1° ottobre 2013 è possibile tener conto di alcune semplificazioni, in deroga al T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), tra cui l’obbligatorietà del piano informativo individuale (PFI) esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La novità è rilevabile dal recente D.L. lavoro (D.L. n. 76/2012, convertito nella L. n. 99/2012), entrato in vigore lo scorso 23 agosto.

Le deroghe - In particolare, l’art. 2, c. 2, del D.L. n. 76/2013 demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”. Tali linee guida potranno prevedere che, in deroga al T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011):
a) il piano formativo individuale sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

In mancanza delle suddette linee guida, le deroghe trovano diretta applicazione sulle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Indicazioni per il personale ispettivo - Ciò detto, il MLPS fornisce due indicazioni per il proprio personale ispettivo: innanzitutto conferma l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni; in secondo luogo, siccome l’elaborazione del Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatoria limitatamente alla “formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche”, il personale ispettivo dovrà focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori. Su quest’ultimo aspetto il Ministero del Lavoro evidenzia che il relativo documento deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali” del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.)

Trasformazione contratto
– Infine, il Ministero del Lavoro rammenta che il D.L. n. 76/2013 (art. 9, c. 3), successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, rende possibile la sua trasformazione in apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere) per una durata massima complessiva (due periodi) non superiore a quella individuata dalla contrattazione collettiva. Tale norma può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del decreto lavoro (28 giugno 2013) e il cui periodo formativo non sia ancora scaduto, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato.

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