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Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 8 del 14 marzo 2012, ha chiarito che, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola, è possibile considerare "periodo neutro" anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilità. In particolare, è concesso di retrodatare il biennio di riferimento per il computo del requisito contributivo richiesto, salvo il rispetto degli altri presupposti previsti dalle leggi vigenti.
Il quesito – Il C.N.O. dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per avere ulteriori delucidazioni in merito ai requisiti necessari da conseguire per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. In particolare, è stato chiesto se possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità.
La disoccupazione ordinaria –Prima di rispondere al quesito posto, il M.L.P.S. ricorda che l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola costituisce una forma di sostegno al reddito, corrisposta dall’INPS ai lavoratori dipendenti assicuraticontro la disoccupazione involontaria. Più nel dettaglio, il beneficio viene riconosciuto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per cause non imputabili alla volontà degli interessati, ossia qualora gli stessi siano statilicenziati, ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia venuto meno perscadenza del termine.
I requisiti –Per quanto riguarda le condizioni per il diritto all’indennità sono previsti due requisiti:
- anzianità contributiva di due anni ai fini della disoccupazione involontaria, che è verificata se sussiste un contributo versato due anni almeno prima della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- minimo di un anno di contributi versati nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione, verificato in un numero di almeno 52 contributi utili settimanali nei due anni immediatamente precedenti la data di fine del rapporto di lavoro.
Contributi utili e non – Ai fini del perfezionamento dei contributi da raggiungere, possono considerarsi utili i contributi figurativi; al contrario, non vengono conteggiati i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, di C.I.G.S. e C.I.G.O. con sospensione dell’attività a zero ore, nonché le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave.
La neutralizzazione – In quest’ultima fattispecie interviene il c.d. “meccanismo della neutralizzazione”, che prevede la possibilità di effettuare la retrodatazione del biennio, dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all’evento verificatosi.
La risposta –Ciò detto, il M.L.P.S. ritiene “neutro” il periodo di congedo fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.