2 aprile 2012

L’INPS tende la mano alla “decertificazione”

Illustrati le prime istruzioni operative in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, nel fornire le prime istruzioni organizzative e operative in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, volte ad allineare l’azione amministrativa dell’INPS al nuovo assetto normativo di cui alla Direttiva n. 14/2011, ha chiarito che il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il certificato di agibilità e le attestazioni di regolarità contributiva non possono essere sostituiti con un’autocertificazione, nonostante la “decertificazione” prevista dal collegato lavoro. Lo stabilisce l’INPS con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

La novella –A tal proposito, l’INPS ricorda che l’art. 15,della L. n. 183 ha apportato importanti novità sul T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene imposto alle PP.AA.: l’assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità;e laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati. Sostanzialmente, l’obiettivo della novella sta nella completa "decertificazione" del rapporto tra la P.A. e i cittadini, e il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.

La decertificazione–Da ciò ne deriva l’impossibilità per le P.A., non solo di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. Per quanto concerne invece, i rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati devono essere sostituiti dalle autocertificazioni. A tal fine è previsto che sui certificati sia apposta la seguente dicitura: "il presente certificato non può essereprodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubbliciservizi". Qualora il funzionario accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.

Documenti non autocertificabili – Tra i documenti non autocertificabili rientrano, altresì, la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL ei verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche. Tali documenti, precisa l’INPS, possono essere presentati in copia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale in cui l’interessato deve anche dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
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