La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso diverse gestioni di previdenza ai fini della pensione. Lo strumento, negli ultimi tempi, è poco utilizzato a causa dell’operatività del cumulo (art.1, co. 239 e ss., L. 228/2012) che consente, ugualmente, di sommare senza oneri i contributi accreditati presso casse diverse: il cumulo, per la generalità delle gestioni amministrate dall’INPS, non obbliga al ricalcolo contributivo del trattamento, mentre la totalizzazione comporta questo svantaggio. Non molti sanno, però, che la totalizzazione non obbliga al ricalcolo contributivo nell’ipotesi in cui l’interessato raggiunga il requisito di contribuzione minimo per la pensione di vecchiaia presso la singola cassa privatizzata. Inoltre, questo strumento comporta diversi vantaggi (ad esempio, la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con soli 41 anni di contributi) che possono renderlo maggiormente conveniente rispetto ad altre modalità di riunione dei versamenti.
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La totalizzazione (408 kB)
La totalizzazione - Lavoro e Previdenza n. 22 - 2020
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