7 febbraio 2014

Lampedusa. Ripartono i contributi sospesi

I contributi sospesi dovranno essere versati, in un'unica tranche, entro il 16 febbraio 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È stata disposta la ripresa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, degli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. In particolare, i contributi sospesi dovranno essere versati, in un'unica tranche, entro la prima scadenza utile (16 febbraio 2014). L’importo del contributo, inoltre, dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla suddetta data. In alternativa, l’interessato potrà avvalersi della rateizzazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. A renderlo noto è il messaggio n. 2072/2014, fornendo le modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi.

Stato di emergenza - La sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali è stata disposta a causa dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa verificatesi sull’isola di Lampedusa. Per questo motivo con DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria; culminato poi con il D.L. n. 98/2011 che ha previsto la proroga della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2012. Successivamente, tale sospensione è stata differita dal c.d. D.L. sulla “spending review” (D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) fino all’1 dicembre 2012. Ora, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 612 della L. n. 147/2013) ha ulteriormente prorogato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, fino al 31 dicembre 2013.

Aziende con dipendenti - Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “novembre 2012 a novembre 2013” dovranno inserire nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N961” e le relative “SommeACredito”.

Artigiani e commercianti - In merito alla contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, i termini sono stati così rivisti:
  • 18/2/2013: IV rata sul minimale per l’anno 2012;
  • 16/5/2013: I rata sul minimale per l’anno 2013;
  • 20/82013: II rata sul minimale per l’anno 2013;
  • 18/11/2013: III rata sul minimale per l’anno 2013;
  • 8/7/2013: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013;
  • 2/12/2013: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013.

Liberi professionisti - Per quanto concerne i liberi professionisti ed i committenti con obbligo di contribuzione alla Gestione separata, la proroga della sospensione agisce nel seguente modo:
  • per i liberi professionisti sono sospesi i versamenti dovuti con scadenza 8/7/2013 e relativi al saldo della contribuzione anno 2012 e 1° acconto anno 2013, nonché quelli con scadenza 2/12/2013 relativi al 2° acconto per l’anno 2013;
  • per i committenti sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili con scadenza fino al 16 dicembre 2013 (compensi erogati fino a novembre 2013).

Pertanto, considerando l’intero periodo di vigenza della sospensione, si rammenta che risultano sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2013. Per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata la prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 giugno 2014; mentre per i committenti la prima scadenza utile è il 16 febbraio 2014.

Aziende agricole assuntrici di manodopera - Per le aziende assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27/6/2011 al 31/12/2013; pertanto è sospeso il pagamento dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2013. Si precisa, inoltre, che la presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2013 rimane sospesa; pertanto i DMAG presentati a partire da gennaio 2014 (denuncia DMAG IV trimestre 2013), relativi ai citati periodi, non conterranno l’aggravio di sanzioni.

Lavoratori agricoli autonomi – Infine, per i lavoratori autonomi e per i concedenti a piccola colonia ed a compartecipazione familiare, sono sospesi i pagamenti a partire dalla prima rata del 2011 sino a quelli relativi alla terza rata del 2013. Pertanto, al momento della ripresa riscossione, i pagamenti relativi alle suddette rate non conterranno l’aggravio di sanzioni.
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