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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 3/2014, ha chiarito che ai c.d. venditori “porta a porta“ con partita Iva, non si applica la presunzione di co.co.co. (di cui alla L. n. 92/2012), visto che svolgono un'attività soggetta a una disciplina “speciale”, disciplinata dalla L. n. 173/2005. Tuttavia, ciò vale, esclusivamente, se i soggetti in questione rispettano tutte le condizioni di legge previste; diversamente, infatti, la presunzione potrà trovare sicuramente applicazione, a meno che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto non possa addirittura essere “direttamente” ricondotto a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(prezzi IVA esclusa)