5 aprile 2013

Lavoratori frontalieri. Chiarimenti sulla DSO

Illustrate le modalità di presentazione delle domande di DSO dei frontalieri che risiedono in Italia, ma che lavorano in Svizzera

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri prima del 6 agosto 2012, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 50 di ieri, fornendo utili informazioni ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia ma che lavorano in Svizzera.

Regolamento CE n. 883/2004 - A decorrere dal 1° aprile 2012, sono stati estesi anche alla Svizzera le disposizioni del regolamento CE n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 per “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” che delineano, tra l’altro, il regime di tutela della disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri. Tali disposizioni chiariscono che il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera, in quanto persona che nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa.

Presentazione delle domande – Le domande di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il Portale dell’Istituto; Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact Center al numero gratuito 803.164 da telefono fisso, e 06.164164 per chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza. A tal fine, l’interessato dovrà: utilizzare il servizio disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), raggiungibile nella sezione “Al servizio del cittadino” –> “Autenticazione con PIN” –> “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” -> “Cessazione rapporto di lavoro” -> “Domande di Disoccupazione Ordinaria” ovvero “ASpI o MiniASpI”; indicare, nell’apposito campo “Qualifica/Categoria”, la qualifica “Frontaliero in Svizzera”; far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 sulla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola ovvero quanto previsto per la presentazione delle domande di indennità ASpI o Mini-ASpI (circolare n. 142 del 18 dicembre 2012).

Periodo transitorio
– A seguito dell’estensione dell’applicazione del regolamento CE n. 883/2004 alla Confederazione Elvetica, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale al fine di trasformare le stesse in domande di indennità di disoccupazione ordinaria. Tuttavia, dal riesame di dette domande è emerso che in alcuni casi la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria era da respingere, in quanto presentata oltre i termini ovvero perché non erano soddisfatti i requisiti di assicurazione e/o contribuzione richiesti. Il motivo del rigetto risiedeva nel fatto che il trattamento speciale di disoccupazione dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti assicurativi e termini di presentazione diversi rispetto alle domande di DSO. Infatti, il trattamento speciale aveva decorrenza dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego e il lavoratore era tenuto a presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Tenuto conto che la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire 30 trenta giorni dalla data del rimpatrio, in sostanza il termine massimo per la presentazione della domanda era di 90 giorni. Pertanto, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri entro il 6 agosto 2012, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione.
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