26 settembre 2013

Lavoratori in CIG. La comunicazione di altre attività è obbligatoria

I lavoratori in CIG non possono derogare alla norma che prevede la comunicazione preventiva obbligatoria in caso di svolgimento di altre attività
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 15079 di ieri, ha chiarito che in caso di mancata comunicazione preventiva obbligatoria dello svolgimento di altre attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore decade dai suddetti diritti. Mentre è prevista la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la conseguente decadenza dai trattamenti di integrazione salariale o dall’indennità di mobilità, quando il lavoratore non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'INPS (c.d. comunicazione successiva).

D.L. Lavoro – Il D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013) all’art. 9, c. 5 ha stabilito che “le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

Comunicazione preventiva e successiva – Nella suddetta norma rientra anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore prevista dall’art. 8, c. 5, L. 160/88 e la comunicazione entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa prevista dall’art. 9, c. 1 lett. d) L. n. 223/1991. In pratica, la prima disposizione richiamata dispone che “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato”; la seconda, invece, prevede la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la conseguente decadenza dai trattamenti di integrazione salariale o dall’indennità di mobilità, quando: non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'INPS. Al riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che le modalità applicative saranno definite nel dettaglio con apposita circolare anche per quanto riguarda eventuali effetti retroattivi della disposizione in argomento.

Deroga – Tuttavia, la comunicazione preventiva obbligatoria può essere effettuata anche dal datore di lavoro, in quanto si considera equipollente alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore. Pertanto, in presenza di detta comunicazione datoriale, verificabile dall’Istituto tramite la procedura UNILAV, non deve procedersi alla declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, ovvero dal diritto all’indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all’Inps la corrispondente propria comunicazione ai sensi, rispettivamente, dell’art. 8, c. 5 della L. 160/88 (comunicazione preventiva) e dell’art. 9, c. 1, lett. d) della L. n. 223/1991 (comunicazione successiva). In tali casi, verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (o erogarne la parte spettante in base alla disposizioni di cui alla circ. 130/2010). Medesima sospensione, ai sensi dell’art. 8, comma 6 e 7 L. n. 223/1991, dovrà essere effettuata per l’indennità di mobilità in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mentre in caso di rioccupazione a tempo indeterminato l’indennità di mobilità, come è noto, non dovrà essere più erogata dalla data di assunzione.

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