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La disciplina dell’indennità di maternità spettante ai lavoratori iscritti alla gestione separata è stata progressivamente estesa e definita: il diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla gestione separata spetta al lavoratore e alla lavoratrice anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti. Il lavoratore deve però essere in possesso di almeno tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi anteriore al periodo di astensione obbligatoria.
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