28 agosto 2015

Lavoratori italiani in Svizzera. Stop ai benefici contributivi

Niente contributi agevolati per i datori che assumono lavoratori italiani in Svizzera nelle liste di mobilità

Autore: Redazione Fiscal Focus
I datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera non potranno più godere dei benefici contributivi previsti dagli art. 8, co. 2 ovvero art. 25, co. 9 della L. n. 223/1991. Ciò in conseguenza del fatto che la Legge 5 giugno 1997, n. 147 – la quale consentiva l’iscrivibilità nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri titolari del particolare trattamento di disoccupazione di cui alla citata legge – ha cessato i suoi effetti nel giugno 2009.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 5147/2015.

Normativa – La L. n. 147/1997 all’art. 4 ha previsto la possibilità per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, di poter richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità ex lege 23 luglio 1991, n. 223, con conseguente operatività, in caso di loro assunzione, degli incentivi contributivi previsti dagli articoli 8, c, 2 o 25, c. 9 della medesima legge.

L’agevolazione, in particolare, equiparava i contributi a carico dei datori di lavoro a quelli previsti per gli apprendisti, in caso di assunzione con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi di lavoratori in mobilità. Inoltre, in caso di stabilizzazione del contratto, il beneficio contributivo si prorogava di ulteriori dodici mesi.

L'Accordo di Berna, però – da cui traeva origine la disciplina speciale di cui trattasi - ha cessato i suoi effetti nel giugno del 2009 e il mancato rinnovo ha caducato di fatto gli effetti della Legge n. 147/1997.

A tal proposito, l’INPS tiene a ricordare che, in relazione a quanto stabilito dalla decisione dell’UE n. 1/2012 e dell’adozione successiva di taluni regolamenti comunitari sul sistema di sicurezza sociale validi anche per la Svizzera, a decorrere dal 1 aprile 2012, la tutela dei lavoratori frontalieri è stata garantita attraverso l’erogazione, fino al 31 dicembre 2012, dell’indennità di disoccupazione ordinaria, dal 1° gennaio 2013, tramite ASpI e mini ASpI e, dal 1° maggio 2015, della NASpI.

Stop benefici contributivi
– Tenuto conto degli sviluppi normativi e, in particolare, in conseguenza dell’uscita di scena dell’impianto legislativo di riferimento, che consentiva l’iscrivibilità nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri titolari del particolare trattamento di disoccupazione di cui alla citata Legge 147/97, deve considerarsi esaurita la previsione dell’incentivo connesso al disposto di cui all’articolo 4, c. 4 della medesima legge (benefici contributivi ex lege 223/91).
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