9 luglio 2016

Lavori sotto tensione: per il rinnovo serve un’istanza ex novo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 21/2016, ha fornito alcuni chiarimenti operativi in favore delle imprese che intendono chiedere il rinnovo triennale dell’autorizzazione per impiegare lavoratori in lavori “sotto tensione” e per “formare personale che opera sotto tensione”. In particolare, è stato specificato che alla scadenza del triennio occorre presentare una nuova domanda al Ministero del Lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente; l’istanza dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e smi, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita su n. 2 CD-Rom di uguale contenuto). In alternativa all’invio tradizionale, l’azienda potrà inviare l’intera documentazione al seguente indirizzo di Pec “dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it”.
Ambito soggettivo – Per “lavori sotto tensione” si intendono quelli effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:
• ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
• alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Al contrario, non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norne tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
• la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
• la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
• l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
• l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste d’impiego;
• il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
• l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
• lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
Rinnovo lavori sotto tensione – Come precisato in premessa, l’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, deve essere presentata:
• in originale e in bollo nonché riprodotta su supporto informatico, all’indirizzo del Ministero del Lavoro – Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione 3, Via Fornovo 8, 00192 Roma; ovvero
• a mezzo PEC all’indirizzo dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Inoltre, l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione sostituiva di atto notorio da cui permangono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
• documentazione da cui risulti l’aggiornamento quinquennale del corso e la permanenza delle abilitazioni in capo al personale;
• certificazione relativa al sistema di gestione della qualità, salute e sicurezza sul lavoro;
• certificazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui al punto 1.2.1., lettera c), all’Allegato II del Decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
• polizza di assicurazione sulla responsabilità civile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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