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• addetti ai lavori usuranti ex articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (Decreto Salvi);Con particolare riferimento ai lavoratori notturni, rientrano in tale categoria:
• addetti ai lavori a catena ex art. 1, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 67/2011 individuati attraverso le specifiche voci di tariffa INAIL elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto;
• lavoratori usuranti notturni individuati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003;
• lavoratori usuranti autisti di cui all’art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 67/2011.
• i lavoratori notturni, il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;Chi comunica? – I soggetti autorizzati alla trasmissione sono: i datori di lavoro privati; le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno” e i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ex lege n. 12/1979 a compiere per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.
• al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.