9 dicembre 2013

Lavoro a chiamata. La comunicazione si sdoppia

La CO va tenuta distinta da quella preventiva introdotta dalla Legge Fornero

Autore: Redazione Fiscal focus
Premessa – Per avviare un rapporto di lavoro a chiamata, le comunicazioni da fare sono due: la CO da inoltrare al centro per l’impiego con il modello “UNILAV” e la comunicazione preventiva della chiamata al lavoro da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it tramite il modello “Uni-intermittente”. A renderlo noto è l’INAIL con la nota protocollo n. 6459/2013 precisando altresì che i due adempimenti restano distinti e separati, e in particolare che la comunicazione preventiva, introdotta dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012), è adempimento ulteriore rispetto alla comunicazione obbligatoria.

La CO – All’atto della stipulazione di un contratto di lavoro a chiamata, il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione di assunzione in via telematica (ossia la Co). È estremamente importante che tale comunicazione venga fatta entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro; infatti, in assenza di tale comunicazione, è applicabile la maxisanzione (sanzione tipica del lavoro nero), che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ogni lavoratore, più 150 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Il presupposto di tale sanzione è “l'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro” (la Co), fatti salvi i casi in cui “da adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto”.

La comunicazione preventiva – La seconda comunicazione da effettuare, da non confondere con la suddetta comunicazione obbligatoria, è la comunicazione preventiva della chiamata al lavoro. Si tratta di un nuovo adempimento a carico del datore di lavoro in vigore dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (la riforma Fornero che l'ha previsto), ma effettivamente entrata a regime dal 3 luglio scorso. Tale adempimento può essere ottemperato in quattro modi: due modalità “ordinarie” (e-mail e internet) e due “eccezionali” (sms e fax), utilizzabili esclusivamente in determinate situazioni. In particolare, le modalità ordinarie richiedono che il datore di lavoro invii, in allegato alla e-mail o tramite internet (www.cliclavoro.it), il modello Uni-intermittente all'indirizzo di posta elettronica certificata: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it. Quanto alle modalità eccezionali, il servizio di sms è utilizzabile solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della stessa comunicazione. Nel caso in cui invece, il datore di lavoro riscontra un malfunzionamento del servizio informatico (pec e internet), è possibile utilizzare il fax, inoltrando il modello “Uni-intermittente” al numero di fax della competente DTL. Sul versante sanzionatorio, occorre evidenziare una differenza sostanziale rispetto alla CO. Infatti, in caso di inadempimento della comunicazione preventiva della chiamata al lavoro non è prevista la maxisanzione, ma la sanzione pari all'importo da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.
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