25 agosto 2015

Lavoro accessorio. I chiarimenti dell’INPS

Il limite economico è passato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nell’ambito della revisione dei contratti di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2015 trova spazio anche per il lavoro accessorio introducendo poche ma importanti novità. La revisione di questa particolare tipologia di lavoro è contenuta negli articoli 48-50 del Capo VI, e vanno sostanzialmente nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Tale norma, che sostituisce integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, prevedono novità in ordine: al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire; alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito; all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente; alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

A fornire le prime indicazioni in merito è stato l’INPS con la circolare n. 149/2015, che analizza punto per punto le modifiche operative dal 25 giugno 2015.

Limite economico - La novità principale riguarda l’aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i 2.000 € (2.020 per l’anno 2015). Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.

Voucher agricoli - Il Decreto legislativo conferma la disciplina della Riforma Fornero in merito all’utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si applicano:
• alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
• se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).

Percettori di sostegno al reddito – Viene confermata la stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile. Tale limite è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015.

Acquisto voucher – Per quanto concerne l’acquisto dei voucher bisogna fare un distinguo tra i committenti imprenditori e liberi professionisti e committenti non imprenditori o professionisti. I primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

• la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
• tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
• Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 per il triennio “2013–2015”.

Misura del voucher – Quanto alla misura del voucher, il valore nominale è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Comunicazione obbligatoria
- Altra importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione dovrà contenere: i dati anagrafici; il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 3337/2015) il quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche - ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.
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