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Premessa – Piccolo aumento in busta paga per i collaboratori familiari. Infatti, l’apposita commissione paritetica nazionale, nel rispetto dell’art. 36 dell’accordo di categoria, ha fornito i valori dei minimi retributivi e dell’indennità di vitto e alloggio decorrenti dal 1° gennaio 2012 per i prestatori di lavoro domestico. Si rammenta che la commissione provvede annualmente ad adeguare i minimi retributivi, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita, decisa per quest’anno nel verbale di accordo tenutosi il 17 gennaio 2012. Da notare inoltre che, l’aggiornamento riguarda sia le badanti (impiegate a servizio intero) e sia le colf (impiegate a mezzo servizio, quando siano occupate per notevole parte della giornata).
I nuovi minimi –Dunque, a decorrere dal 1° gennaio scorso, il valore dell’indennità di vitto e alloggio è fissato in € 5,19 giornalieri di cui:
- € 1,81 per ciascun pasto;
- € 1,57 per il pernottamento.
Per quanto concerne invece l’indennità di funzione, sempre a decorrere dal nuovo anno, è elevato ad € 160,07 spettante ai lavoratori di livello “DS” e “D”.
Il nuovo inquadramento – Come noto,l’ultimo contratto sottoscritto nel marzo 2011 (scaduto lo scorso 28 febbraio) ha introdotto un nuovo sistema di inquadramento che prevede quattro livelli (A, B, C e D), ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale e super.
Il CCNL - Di norma, la durata normale dell'orario di lavoro del personale domestico si concorda fra le parti nel rispetto di certi limiti ovvero:
- un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
- entro un massimo di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi.
Il legislatore ha previsto, tra l’altro, un inquadramento di favore per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio, i quali possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali da articolarsi in una delle seguenti modalità:
- collocato tra le ore 6 e le ore 14;
- collocato tra le ore 14 e le ore 22;
- collocato in non più di tre giorni settimanali, nel limite di 10 ore al giorno.
Al riguardo si ricorda che l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto da entrambe le parti, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale in una delle precedenti articolazioni
La presenza notturna - La presenza notturna, disciplinata dall'accordo del 1992, richiede un determinato profilo professionale del prestatore che svolge servizi di assistenza notturna. In altri termini, la presenza notturna è riservata, soltanto, a personale, non infermieristico, espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne ricomprese tra le ore 21 (limite sceso adesso alle ore 20) e le 8 del giorno successivo. L'attuale contratto prevede, infatti, una ulteriore figura professionale (categoria unica), che si identifica in coloro che vengono assunti esclusivamente per garantire la sola presenza notturna (definita prestazione d'attesa), dalle ore 21 alle ore 8 del mattino.