2 settembre 2014

Lavoro estero. CO sempre obbligatoria

Chiarite le procedure per l’assunzione/trasferimento di lavoratori all’estero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Obbligo doppio per i datori di lavoro che intendono assumere e/o trasferire lavoratori italiani o comunitari all'estero (Paesi non Ue). In tali casi, infatti, a patto che il rapporto di lavoro sia soggetto alla disciplina italiana, l’impresa ha l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione e inviare il modello Unilav. Il chiarimento arriva direttamente dalla nota protocollo n. 10039/2014 del Ministero del Lavoro, integrando una recente interpretazione espressa nell’interpello n. 13/2014.

Interpello n. 13/2014 – Di recente il Ministero del Welfare è stato già interrogato dal CNO dei Consulenti del Lavoro in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia. Al riguardo, è stato chiarito che in tali casi è obbligatorio per le aziende richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva, in quanto è irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extraUE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero.

Comunicazione Obbligatoria – Ora, il Ministero del Welfare torna a parlare nuovamente di CO e lo fa chiarendo quando le richieste di autorizzazione numerica per l'assunzione e/o il trasferimento di lavoratori all'estero devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento). Tre le ipotesi individuate:

• il datore di lavoro è obbligato a inviare il modello Unilav (CO) e, preventivamente, anche a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero se il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo della sua instaurazione, è regolato dal diritto nazionale;
• ovvero, al contrario, il datore di lavoro non è obbligato a inviare il modello Unilav (CO) né, tantomeno, a richiedere preventivamente l'autorizzazione al lavoro all'estero qualora il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto locale (luogo in cui si presta l'attività lavorativa);
• infine, il datore di lavoro è sempre obbligato a inviare l'Unilav (CO) e a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero nei casi di trasferimento dall'Italia all'estero.
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