15 ottobre 2015

Lavoro extraUE: stop alla preventiva autorizzazione

Dal 24 settembre u.s. è stata abolita l'autorizzazione preventiva ministeriale per l'impiego all'estero di personale da parte delle aziende

Autore: Redazione Fiscal Focus
Assumere o trasferire lavoratori italiani all’estero (Paesi extraUE) sarà più semplice. Dal 24 settembre 2015, infatti, è venuto meno l’obbligo da parte delle aziende di richiedere il rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro. La liberalizzazione è valevole anche per le istanze presentate prima della menzionata data ed ancora in corso di istruttoria.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota n. 20578/2015 attuando, di conseguenza, quanto contenuto nel recente D.Lgs. n. 151/2015, che prevede rilevanti semplificazioni sia per l’Amministrazione che per le imprese.

Autorizzazione lavoro estero – Fino al 24 settembre 2015, per le imprese che intendevano assumere personale da trasferire all’estero, bastava registrarsi al portale telematico “Cliclavoro”, che metteva in contatto imprese e cittadini italiani o comunitari residenti in Italia - i quali hanno dichiarato la propria disponibilità a un'esperienza di lavoro in un Paese extraUe - e avviare la procedura di "Autorizzazione lavoro estero". Infatti, ai sensi degli art.1, co. 1 e 2 della L. n. 398/87, il datore di lavoro che intendeva assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) per attività lavorative in Paesi extra-UE, aveva l’obbligo di richiedere il rilascio dell’apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

La procedura era valida:
• per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato o indeterminato, da destinare presso sedi o cantieri di lavoro all’estero;
• per il trasferimento all’estero di personale già dipendente dell’azienda.

La disciplina delle autorizzazioni si applicava anche ai dipendenti di società per azioni a totale controllo pubblico, considerata la natura giuridica privata del datore di lavoro e del rapporto con il personale dipendente. Restavano, invece, esclusi dalla preventiva autorizzazione i contratti di lavoro a progetto, ma soltanto ai rapporti di lavoro subordinato.
Stop alla preventiva comunicazione – Ora, a seguito dell’abolizione prevista dall’art. 18 delle autorizzazioni al lavoro all’estero previste dal combinato della L. n. 398/1987 e del D.P.R. n. 346(1994, l’impiego all’estero del personale da parte delle aziende sarà disposto senza vincoli della preventiva autorizzazione ministeriale. La liberalizzazione, inoltre, avrà effetto anche per le istanze presentate prima del 24 settembre 2015 e ancora in corso di istruttoria.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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