Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con gli interpelli n. 9/2014 e 10/2014, è intervenuto per fornire utili chiarimenti in merito al campo di applicazione del contratto di lavoro intermittente (artt. 33- 40 del D.Lgs. n. 276/2003). In particolare, con il primo dei due interpelli su menzionati è stato chiarito che anche i necrofori ed i portantini addetti ai servizi funebri possono essere assunti mediante un contratto di lavoro intermittente (c.d. job on call), in quanto configurabili nelle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicate al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Con il secondo interpello, invece, è stata evidenziata l’impossibilità di poter applicare il contratto di lavoro intermittente per il personale addetto alle attività di call center in bound e/o outbound. Infatti, la prestazione svolta dagli operatori di call center non è inquadrabile tra le figure contenute al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, in quanto si tratta di una prestazione più articolata che si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.
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Lavoro intermittente. I chiarimenti del MLPS (95 kB)
Lavoro intermittente. I chiarimenti del MLPS - Lavoro & Previdenza N. 76-2014
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