26 settembre 2011

Lavoro intermittente. Rientrano anche gli operatori socio sanitari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 38/2011 pubblicato in data 21 settembre 2011, chiarisce che è possibile utilizzare il contratto di lavoro intermittente per il reclutamento di operatori socio-sanitari impiegati in strutture oppure aziende ospedaliere, per l’esecuzione di appalto di servizi.

Il quesito. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 21 settembre 2011, ha avanzato richiesta d’interpello al fine di conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in merito alla disciplina del lavoro intermittente. In particolare, l’istante chiede se sia possibile far ricorso a tale tipologia contrattuale per impiegare operatori socio sanitari nell’ambito di un contratto d’appalto stipulato tra il datore di lavoro/appaltatore e strutture o aziende ospedaliere, in virtù del quale i lavoratori in questione sono destinati a svolgere la prestazione presso le strutture ospedaliere stesse.

Il lavoro intermittente. Nell’interpello in commento, il Ministero premette che è possibile far ricorso al lavoro intermittente:
a) a fronte delle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
b) per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno secondo le modalità individuate dall’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr. circolare n. 4/2005 di questo Ministero);
c) per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

La risposta del Ministero. Passando ad esaminare la risposta, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, aggiunge che, in assenza di una regolamentazione specifica da parte della contrattazione collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004, mediante rinvio alle tipologie di attività già indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, ha individuato ulteriori ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente, tra le quali sono annoverate anche le prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche.
Alla luce di quanto appena detto, si ritiene possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente ad operatori socio sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi.
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