10 gennaio 2013

Lavoro intermittente. Stop alla comunicazione via fax

Non è più valida la comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente tramite fax

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Niente fax per comunicare lavoratori intermittenti. A stabilirlo è il c.d. “Decreto Sviluppo bis” (art. 34, c. 54, D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012), che nel modificare la disciplina in materia di lavoro intermittente, ha eliminato, con decorrenza dal 19 dicembre 2012, la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente Direzione territoriale del lavoro anche mediante FAX. Pertanto, il nuovo obbligo comunicazionale, introdotto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), potrà, essere adempiuto attraverso le seguenti modalità: Pec, e-mail, sms, web. A comunicarlo è il Ministero del Lavoro con un comunicato stampa diffuso l’8 gennaio 2012.

Obblighi comunicazionali – La Riforma Fornero all’art. 1, c. 21, lett. b) ha introdotto un nuovo obbligo comunicazionale connesso non alla sottoscrizione del contratto, ma alla chiamata del lavoratore. Infatti, prima della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata con modalità semplificate alla D.T.L. competente per territorio, ossia: fax (ora abrogato), e-mail, sms o Pec. Mentre dall’1 ottobre 2012 sarà possibile utilizzare direttamente il modulo online reso disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). In particolare, i 30 giorni s’intendono di lavoro effettivo e non come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore. Potranno, quindi, essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore. Qualora uno o più lavoratori siano chiamati a svolgere prestazioni di durata superiore a 30 giorni (continuativi o frazionati), bisogna inoltrare più di una comunicazione.

Modifica o annullamento della comunicazione - La suddetta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, dovrà intervenire prima dell'inizio della stessa. Essa, inoltre, potrà essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

La sanzione
– In caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro vedrà recapitarsi una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro.
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