13 febbraio 2014

Lavoro nero. Alleggerite le sanzioni

Arriva lo stop dalla Camera che prevede il raddoppio, anziché la decuplicazione, delle sanzioni legate all’orario di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La decuplicazione originariamente prevista per alcune sanzioni in materia di lavoro non verrà applicata, pertanto le sanzioni in oggetto saranno semplicemente raddoppiate. A mettere la parola fine al cambio repentino degli importi sul lavoro nero è la conversione in legge del D.L. 145/2013 (cosiddetto "Destinazione Italia"). Tale norma opera a decorre dal 24 dicembre 2013. Inoltre, viene rimossa anche la parte in cui si prevedeva che gli enti pubblici (Inps, Inpgi, Inail) dovessero sottoporre preventivamente la programmazione delle verifiche ispettive all'approvazione del Ministero del Lavoro. Confermato invece l'incremento del 30% per la maxisanzione e quella per la sospensione dell'attività d'impresa.

Sanzioni raddoppiate –
In particolare, le sanzioni che raddoppiano sono quelle legate all’orario di lavoro. Nello specifico si tratta delle sanzioni per violazioni delle norme sulla durata e sui riposi, giornaliero e settimanale. Quindi, sono raddoppiano: le sanzioni per i casi di superamento della durata media dell'orario di lavoro, fissata a 48 ore incluso straordinario; le sanzioni per le violazioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente ogni sette giorni di lavoro, della durata di 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica; 30% le sanzioni per le violazioni delle norme sul riposo giornaliero cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di 11 ore.

Sanzioni aumentate del 30% -
Le sanzioni maggiorate del 30% invece riguardano: la maxisanzione sul lavoro nero e la somma aggiuntiva da pagare per la revoca del provvedimento di sospensione attività. Si rammenta infine che la prima sanzione si applica in caso d'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (cosiddetta “CO”). Paga il 30% in più anche il datore di lavoro che incorre nella sospensione dell'attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento (articolo 14,comma 4, lettera C del D.Lgs. 81/2008) prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro (era 1.500) e a 3.250 euro (era 2.500).
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