24 ottobre 2014

Lavoro nero. La ritenuta d’acconto evita la maxisanzione

È esclusa la maxisanzione per lavoro nero se il datore di lavoro produce “valida documentazione fiscale”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’impiego di un lavoratore autonomo (senza partita Iva) in maniera subordinata non produce la c.d. “maxisanzione” per lavoro nero di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito in L. n. 73/2002), se il datore di lavoro emette regolare ritenuta d’acconto e la trascrive nella documentazione fiscale obbligatoria. A stabilirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 16920/2014, fornendo un utile chiarimento operativo in favore degli ispettori del lavoro.

Maxisanzione – La normativa riguardante la maxisanzione per lavoro nero è disciplinata dall’art. 4, c. 1, lett. a) e b) della L. n. 138/2010, modificata dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. L. 73/2002), la quale prevede la sua applicazione "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato", a meno che "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". In particolare, lo scopo della norma è quello di collegare l'irrogazione della maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto. La maxisanzione, nel dettaglio, dovrà essere irrogata da parte del personale ispettivo in caso di assenza della documentazione utile a una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto. È chiaro che tale documentazione dovrà essere riferita a un periodo precedente all’accertamento.

Documentazione utile – Il datore di lavoro che si avvale della prestazione di un lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) deve produrre, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (prevista laddove la soglia superi i 5000 euro di compenso complessivo annuo), altri elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA. Quindi, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, il datore di lavoro deve dotarsi di “valida documentazione fiscale" laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento ispettivo. In particolare, per “valida documentazione fiscale" idonea a escludere l'applicazione della maxisanzione deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento. Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pure a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy