Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa –Entro la fine del mese corrente, i datori di lavoro dovranno rendere alla D.P.L territorialmente competente e ai competenti istituti previdenziali, i dati inerenti lo svolgimento di lavoro notturno per l’anno 2011, così come previsto dal D.Lgs. n. 67/2011. Chi non adempie a tale obbligo vedrà recapitarsi una sanzione amministrativa da € 500 ad € 1.500.
La disciplina –Come è noto, il D.Lgs. 67/2011 prevede la possibilità per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticosi e pesanti, di accedere ai trattamenti pensionistici in maniera agevolata rispetto alla generalità dei lavoratori. Fra questi beneficiari rientrano appunto i lavoratori “notturni”, i quali risultano ripartiti nelle seguenti categorie:
- lavoratori notturni, intendendo per tali:
* gli addetti con orario di lavoro a turni, che prestano la propria attività per almeno 6 ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi l’anno:
a) non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato, tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009;
b) non inferiore a 64, per quanti maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore, nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l’interno anno lavorativo.
La comunicazione –Al fine di monitorare il fenomeno del lavoro notturno, i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare annualmente (entro la fine del 31 marzo 2012) i dati del 2011 inerenti lo svolgimento di questa tipologia di lavoro. Infatti, il decreto in questione prevede espressamente che il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, deve comunicare, esclusivamente per via telematica, alla D.P.L. competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. In particolare, per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
I soggetti obbligati - I soggetti obbligati alla comunicazioni sono:
- i datori di lavoro privati quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- le imprese utilizzatrici con riguardo ai lavoratori “somministrati”, impegnati nel lavoro a catena o notturni;
- i consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ex L. n. 12 del 1979;
- gli altri soggetti abilitati alla gestione e amministrazione del personale dipendenti del settore agricolo.
L’invio telematico–Per procedere alla comunicazione dei dati, occorre accreditarsi al sistema informatico del M.L.P.S., dov’è possibile compilare un modulo con i propri dati e procedere all’invio dell’istanza. Successivamente, è possibile stampare la ricevuta di avvenuta compilazione inviata via e-mail. In caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere ad aiutotecnicoco@lavoro.gov.it. Poi, occorre inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento d’identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato). Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US.