30 marzo 2012

Lavoro notturno. Più tempo per la comunicazione

Sono stati concessi due mesi in più ai datori di lavoro per la comunicazione dell’attività di lavoro notturno
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –La scadenza prevista per domani 31 marzo 2012 per la comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolariturni periodici, è slittata al 31 maggio 2012. Ciò è dovuto a causa di alcune difficoltà riscontrate nella fase di inserimento c.d. “massimo dei dati”.Al riguardo, si rammenta che l’omessa comunicazione entro la predetta data è punita con una sanzione che va da € 500 a € 1.500. Lo rende noto il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 4383 del 27 marzo scorso.

L’adempimento
–L’adempimento riguarda l’annualità 2011 ed è rivolto a tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori che svolgono attività notturna, così come indicato dall’art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 67/2011.

La comunicazione –Come è noto, il D.M.20 settembre 2011 e la nota operativa del M.L.P.S. del 28 novembre 2011 hanno ulteriormente semplificato tale comunicazione prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di un solo modello informatico “LAV_US” disponibile sul sito del M.L.P.S. e su Cliclavoro.Esso va utilizzato sia per la comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno, dell’inizio delle attività "a catena" sia per quella necessaria al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti. Infatti, secondo l’art. 6 del D.M. su citato il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, attraverso la compilazione del predetto modello:
- ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011. In caso di svolgimento di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia;
- ai fini degli obblighi di comunicazione:
* con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
* entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 67/2011 (c.d. lavoro "a catena").

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