Premessa – È all’INPS/INAIL che bisogna effettuare la dichiarazione preventiva necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali. A tal fine, è possibile utilizzare i consueti canali (sito istituzionale; contact center integrato; sede territoriale). È stata eliminata invece la possibilità di ricorrere alla comunicazione preventiva via fax all’INAIL. La novità, però, non è ancora operativa e la sua implementazione, con relative indicazioni operative, verrà comunicata in seguito. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 49/2013, fornendo importanti indicazioni in merito al lavoro occasionale accessorio, rivisitato dall’art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro).
La nuova disciplina – La Riforma del Lavoro (art. 1, c. 32 e 33, della L. n. 92/2012) ha ridefinito i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato. La norma si applica sia nei confronti degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995. Al riguardo, si precisa che con l’espressione “imprenditori commerciali” s’intendono tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione, dell’impresa agricola.
Il limite economico – La nuova normativa sui buoni lavoro, che modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico del lavoro occasionale accessorio, non può essere superiore:
- a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
La sanzione - In caso di superamento dei suddetti limiti quantitativi vi è la “trasformazione” del rapporto contestato in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Per evitare ciò è estremamente importante l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Ulteriori precisazioni – Infine, l’INPS tiene a precisare due concetti: le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari; il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.