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Premessa – La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all'INPS/INAIL, non potrà dare luogo all'irrogazione della "maxi sanzione”. In detti casi, comunque, il Ministero chiarisce che è necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota n. 12695/2013, a seguito di un quesito sottoposto dalla DTL Modena in merito alla irrogazione della c.d. "maxi sanzione" per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.
Maxi sanzione per lavoro nero – La maxi sanzione per lavoro nero trova fondamenta nell’art. 4 della L. n. 183/2010, chiarendo che in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione va da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale/accessorio, il suddetto provvedimento può essere applicato esclusivamente qualora l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL, connessa all’attivazione delle prestazioni stesse.
Riforma Fornero – Importanti precisazioni dal punto di vista ispettivo sono stati introdotti anche dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), in quanto si è adottato un criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse. In questo modo si è scongiurato che con un unico voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate.
Chiarimenti MLPS – Analoghe verifiche ispettive sono necessari anche con riferimento all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate. In tali casi la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti. Tuttavia, è necessario operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.