Gestione Separata Inps - La Gestione Separata Inps è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la Legge n. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico. Alla gestione sono iscritti anche gli incaricati di vendita a domicilio, gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali.
Iscrizione alla Gestione Separata Inps - In particolare sono tenuti a iscriversi alla Gestione Separata Inps solo i lavoratori che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria.
Manovra correttiva - Articolo 18 comma 12 - Con una norma di interpretazione autentica, quindi, retroattiva, il comma 12 dell'articolo 18 della Manovra finanziaria 2011 tenta di superare il contenzioso che si è creato fra l'Inps e i titolari di reddito di lavoro autonomo e sana, per il passato, l'operato dell'istituto: i professionisti già pensionati, che non versano alla cassa di categoria i contributi sui redditi di natura professionale sono iscritti alla Gestione separata Inps.
Articolo 18, comma 12 - Infatti, l’art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/2011, riguardante l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps, ha previsto che:
- in base all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione Separata Inps, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 dell’art. 18, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui all’art. 11.
Messaggio Inps n. 14490 del 12 luglio 2011 - L’Ente previdenziale nel fornire le prime indicazioni sulle novità legislative introdotte dal D.L. 98/2011, con messaggio 14490/2011 ha sottolineato che non sono ripetibili i versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, vale a dire fino al 6 luglio.
Articolo 18, comma 11 - Contemporaneamente, il comma 11 dell’articolo 18, precisa che gli enti previdenziali di diritto privato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Manovra correttiva 2011, adeguino i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei lavoratori già pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
Professionisti in pensione iscritti alla Cassa - I professionisti in pensione dovranno versare alla cassa di appartenenza un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora le Casse privatizzate non provvedano ad adeguare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della manovra, i propri statuti e regolamenti si applicherà comunque la misura del 50%.
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