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La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, comma 135, ha introdotto importanti novità in merito all’istituto del contratto a termine. Infatti, dal 1° gennaio 2014, scatta il rimborso totale (anziché per un massimo di sei mesi) del contributo addizionale dell'1,4% pagato durante tutto il rapporto a termine. Nell'ipotesi della riassunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore prima tenuto a termine, invece, resta ferma a sei mesi la durata massima del rimborso del contributo addizionale. Inoltre, è stata abolita la riduzione al 2,6% (resta al 4%) del contributo versato dalle agenzie di somministrazione agli enti bilaterali per gli interventi di formazione a favore degli stessi lavoratori.
(prezzi IVA esclusa)