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Premessa – Come è noto, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha completamente rivisto l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, soprattutto in merito alla disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (c.d. economici), con riferimento alle aziende con più di 15 dipendenti. Infatti, ora la reintegrazione dei licenziamenti illegittimi per motivi economici non sarà più automatica, bensì potrà essere concessa esclusivamente nelle ipotesi in cui il giudice accerti la “manifesta insussistenza” del fatto posto alla base dell’atto di recesso. Ma quel che interessa maggiormente è che il licenziamento "economico" deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione presso la D.T.L. dove ha sede l'unità produttiva.
Mancata conciliazione – É estremamente importante che il datore di lavoro avvii il procedimento di conciliazione, perché in caso di violazione di questa disposizione si applica un’indennità risarcitoria omnicomprensiva in favore del lavoratore, che il giudice può calcolare tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità (a seconda della gravità della violazione formale). Pertanto, risulta fondamentale seguire il procedimento di seguito illustrato.
Il meccanismo di conciliazione – Innanzitutto, il datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicandone i motivi del licenziamento e illustrando le eventuali misure di ricollocazione. Dopo la comunicazione, la D.T.L. convoca le parti entro un termine perentorio di 7 giorni (l'invio è valido se giunge al domicilio indicato nel contratto di lavoro o comunicato al datore di lavoro, oppure se consegnato a mano). Durante l'incontro le parti, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, o di un avvocato o di un consulente del lavoro, esaminano eventuali soluzioni alternative al recesso. La procedura si conclude entro 20 giorni dalla data di invio della convocazione a opera della D.T.L., salvo il caso in cui le parti non chiedano una proroga per arrivare a un accordo. Nel caso in cui il lavoratore abbia un legittimo impedimento, la procedura può essere sospesa per un massimo di 15 giorni.
L’esito – In caso di esito positivo, si applicano le regole sul trattamento ASpI e sono possibili accordi con un’Agenzia specializzata in outplacement. Qualora le parti non siano giunti a un accordo, gli effetti del licenziamento decorrono la giorno della comunicazione con cui il medesimo è stato avviato.