12 settembre 2013

Licenziamenti economici più veloci

È escluso l’obbligo di avviare la procedura di conciliazione nei casi di cambi di appalto e chiusure di cantiere per fine lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Ampliati i casi di esclusione della procedura di conciliazione. Infatti, nei cambi di appalto e nelle chiusure di cantiere per fine lavoro non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione prima di procedere ai licenziamenti economici. Inoltre, se fallisce il tentativo di conciliazione il datore di lavoro può comunicare direttamente il licenziamento al lavoratore. Le novità, che derivano dal D.L. lavoro (recentemente convertito nella L. n. 99/2013), sono state illustrate nella circolare n. 35/2013 del MLPS.

Riforma Fornero – Prima di illustrare però le modifiche introdotte in merito dal recente decreto lavoro, è bene ricordare che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) – a decorrere dal 18 luglio 2012 – ha integralmente sostituito l’art. 7, della L. n. 604/1966. Ciò comporta che tutti i datori di lavoro i quali: oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nel comune; ovvero che, comunque ne occupano più di 60 nell’intero territorio nazionale, nel caso in cui intendano recedere per giustificato motivo oggettivo sono tenuti preventivamente ad avviare un’apposita procedura conciliativa davanti alla DTL del luogo in cui il lavoratore presta la propria opera. La procedura inizia con la comunicazione scritta che il datore di lavoro è tenuto a fare alla DTL competente in base al luogo in cui si svolge l’attività del dipendente da licenziare. La comunicazione va trasmessa (solo per conoscenza) anche al lavoratore interessato. Il tentativo di conciliazione ha lo scopo di evitare il futuro contenzioso, in quanto se va a buon fine viene sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore un accodo di risoluzione non più impugnabile.

Casi di esclusione della conciliazione – Come precisato in premessa, non è obbligatorio procedere al tentativo di conciliazione nei seguenti casi:
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Comunicazione licenziamento – L’altra novità importante riguarda l’ipotesi di fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, infatti, decorso il termine di sette giorni per la trasmissione, da parte della DTL, della convocazione al datore di lavoro e al lavoratore, “il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore” mentre “la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile”. In quest’ultimo caso – fatto comunque salvo il “legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro” di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L. n. 604/1966 – il Legislatore considera chiusa la procedura conciliativa, evidenziando tuttavia come l’assenza debba essere valutata in un eventuale giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c., concernente la “valutazione delle prove” da parte della A.G.

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