“La riforma della Pubblica Amministrazione procede a ruota libera”, sostiene il Ministro Madia.
E dare all’Italia un’impronta punitiva ai casi di quei dipendenti pubblici che si macchiano di illeciti e che pensano di rimanere impuniti, è uno degli obiettivi del Governo.
L’approvazione definitiva del Decreto - È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che reca modifiche all’articolo 55-quater (aggiunto dall’art. 69, co. 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come previsto dalla Legge 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche) che all’art. 17 prevede il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e quindi anche “introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare”.
Il licenziamento disciplinare - Nello specifico, la formulazione attuale dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 sostiene la sanzione disciplinare del licenziamento nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa, assenza priva di valida giustificazione, falsità documentali o dichiarative, “reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui”, o anche condanna penale definitiva.
La modifica apportata negli ultimi giorni inciderà sulla fattispecie di illecito disciplinare riguardante la falsa attestazione della presenza in servizio. Infatti, il dipendente colpevole, colto in flagrante, sarà sospeso in via cautelare entro 48 ore e nel frattempo sarà attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.
Non solo: sarà responsabile disciplinarmente anche il dirigente che non procede alla sospensione e all’avvio del procedimento, qualora cogliesse in flagrante il dipendente colpevole.
Le modalità per la comminazione della sanzione - Ma cosa si intende per falsa attestazione di presenza? Come specificato anche dalla Conferenza Stampa e dal Comunicato del Consiglio dei Ministri “la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento”.
E cosa succede al dipendente pubblico sospeso? Il colpevole avrà diritto comunque alla percezione di un assegno alimentare che sarà stabilito dalle disposizioni normative e contrattuali e – fermo restando che il provvedimento di sospensione avrà anche valore di contestazione dell’addebito – con preavviso di almeno 15 giorni sarà convocato per il contraddittorio dinnanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; egli avrà comunque diritto a farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
Altri provvedimenti in arrivo – Per quanto riguarda il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, sembra che comunque le novità non siano finite: come preannunciato infatti dal Ministro della Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia, è allo studio una riforma ingente del Testo Unico del Pubblico Impiego, che permetterà di punire non solo chi si macchia di falsa attestazione di presenza ma anche coloro che commettono peculato o che rubano all’interno del luogo di lavoro, e coloro che si assentano ingiustificatamente o falsificando documenti. Per riassumere: sembrano via via scemare i “privilegi” dei dipendenti pubblici, avvicinando sempre più queste figure ad un’ottica di legalità e rispetto, ancora maggiore rispetto a quello richiesto ai privati, in funzione della rilevanza delle attività svolte.
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