Premessa – In caso di pagamenti contributivi assistenziali e previdenziali effettuati in ritardo, con particolare riferimento al periodo di tempo intercorso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il datore di lavoro è soggetto all’applicazione delle sanzioni civili previste dalle vigenti leggi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23181/2013.
La vicenda – Il caso riguarda un dipendente licenziato illegittimamente, successivamente reintegrato sul posto di lavoro, con condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni in misura di cinque mensilità globali di fatto. Tuttavia, la controversia che approda sino in Corte di Cassazione, consiste nello stabilire se il datore di lavoro deve anche versare le sanzioni civili per il ritardo nella corresponsione dei contributi.
La sentenza - Per risolvere il problema interpretativo al centro della controversia, gli Ermellini invitano a considerare i seguenti elementi, desumibili dalla normativa di legge e dalla ricostruzione compiuta in alcune fondamentali sentenze, anche a Sezioni unite. Il primo elemento è costituito dal fatto che l’art. 116 della L. n. 388/2000 collega il pagamento delle sanzioni civili al mero dato del ritardo nel pagamento dei contributi, senza fare distinguo di sorta in ordine alle cause del ritardo, in quanto collega il pagamento delle somme ulteriori al mero fatto che un soggetto non abbia provveduto al pagamento nei termini stabiliti. Il secondo dato è costituito dal fatto che l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in caso di accertamento della illegittimità del licenziamento, prevede, fra l'altro, la condanna del datore di lavoro "al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento della effettiva reintegrazione". Sulla base di tali previsioni, e della efficacia retroattiva della condanna, la Corte di Cassazione ha desunto che, nel periodo di tempo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione, il rapporto previdenziale continua. Pertanto, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite (n. 15143 del 2007), in tale periodo il rapporto di lavoro è quiescente, ma non estinto. Ne consegue che rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale e il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata di tale periodo. Differente è il problema, invece, quando il pagamento tardivo è determinato da un atto illegittimo, che quindi è intrinsecamente inidoneo ad assurgere a causa di giustificazione.
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