L’INPS, con il messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014, ha chiarito che i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori licenziati da soggetti che non esercitano attività d'impresa non possono usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, comma 9, L. n. 223/1991. L'applicazione degli incentivi all'assunzione, previsti dalla citata legge, è, infatti, subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è, quindi, esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.
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Licenziati studi professionali. Esclusi da incentivi (111 kB)
Licenziati studi professionali. Esclusi da incentivi - Lavoro & Previdenza N. 54-2014
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