24 gennaio 2013

LIE. Addio al nullaosta cartaceo

A decorrere dall’1.2.2013, le imprese che intendono inviare all’estero il proprio personale, dovranno utilizzare esclusivamente il sistema telematico LIE
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il 31 gennaio prossimo scade il periodo transitorio (iniziato il 15 settembre 2012) durante il quale le aziende potevano ancora richiedere, in modalità cartacea, il nullaosta al lavoro degli italiani all’estero. Infatti, dal 1° febbraio 2013, i datori di lavoro che intendono inviare in Paesi extraUE il proprio personale devono obbligatoriamente avvalersi del nuovo sistema telematico LIE (Lista Italiani che intendono lavorare all’Estero), operativo sul sito internet di Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro. L’unica eccezione si ha per la marca da bollo. La novità si è resa necessaria al fine di semplificare e ridurre tempi e costi di gestione.

LIE - Il LIE è un sistema informativo utilizzato dai lavoratori italiani che intendono dare la propria disponibilità per lavorare all’estero presso le sedi di aziende italiane in Paesi extraUE. In prima battuta, tale servizio permette ai cittadini interessati di iscriversi alla lista e alle aziende di consultare i dati relativi ai lavoratori. Ciò consentirà al Ministero del Lavoro, a quello degli Affari esteri e alle direzioni regionali del lavoro di gestire più facilmente le procedure per l'assunzione di lavoratori all'estero in un unico sistema informativo online, sostituendo le procedure cartacee.

I soggetti interessati - Il nuovo sistema informativo è rivolto: alle aziende che devono presentare le richieste di autorizzazione per l’invio di lavoratori, italiani o comunitari residenti in Italia, in Paesi extraUE per attività lavorativa; alle aziende alla ricerca di professionalità all’estero, che possono consultare la lista per verificare la disponibilità di candidature; ai cittadini, italiani e comunitari, che desiderano intraprendere un’esperienza di lavoro all’estero (Paesi extraUE) e che, a tal fine, devono iscriversi nella lista e ottenere un nullaosta preventivo al lavoro.

La domanda di autorizzazione - Il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari ha l'obbligo di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro. A tal fine, il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del M.L.P.S., la quale è subordinato in base alla sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo del tipo economico. Infatti, il Ministero degli Affari esteri ha il compito di accertare se le condizioni generali del Paese di destinazione offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore, sulla base di un'azione di indagine preventiva (su condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche di tutti i Paesi) che lo stesso Ministero effettua annualmente, mediante produzione di un apposito elenco dei Paesi per i quali non occorre il parere preventivo. Una volta accertata l’idoneità del Paese ospitante, l’autorizzazione sarà rilasciata: entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta; ovvero di 90 giorni se presentata all'estero. Dopodiché le aziende sono tenute a richiedere il nullaosta per un numero di cittadini (italiani o comunitari residenti in Italia) pari o inferiore a quello autorizzato, scelti tra coloro che risultano iscritti nella lista. Ottenuto il documento, il datore di lavoro deve comunicare l'assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello Unilav secondo le ordinarie modalità previste per le comunicazioni obbligatorie.

Procedura abbreviata - È prevista altresì una procedura semplificata a favore dei datori di lavoro che abbiano depositato contratti-tipo per il lavoro all'estero concordati con i sindacati.
In tal caso, infatti, la formazione del c.d. “silenzio-assenso” della domanda avviene trascorsi 30 giorni ovvero 90 giorni, qualora entro i 30 giorni il Ministero del Lavoro o quello degli affari esteri abbiano richiesto ulteriori accertamenti.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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