In caso di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantiene comunque l’iscrizione nella lista.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 15/2015.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per sapere se il lavoratore iscritto nella lista di mobilità possa mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
Lavoratore in mobilità - Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare fa riferimento all’art. 8, co. 6 e 7 della L. n. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, co. 6, della medesima Legge.
In altri termini, l’indennità in questione viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.
Si ricorda che non si tratta di decadenza dal beneficio, ma di mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione nella citata lista.
Risposta MLPS – La risposta al quesito posto è positiva. Infatti, la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità. Ciò in considerazione anche del fatto che l’assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, in quanto presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno e indeterminato.
Sul punto, il Ministero del Lavoro tiene a ricordare che la durata della prestazione nel lavoro intermittente – a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e solo “in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003).
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata