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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che sussiste l’ipotesi di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro, quando la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondano a quella formalizzata sul Libro Unico. Inoltre, viene espressamente stabilito che, per determinare l’incongruità di una registrazione sul LUL, è rilevante la “realtà di fatto” e non il dettato del C.C.N.L.
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