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Nel caso in cui il datore di lavoro ha la necessità di far lavorare il proprio dipendente fuori dalla sede di lavoro abituale, è tenuto non soltanto a corrispondergli un’indennità di trasferta, ai sensi dell’art. 51, co. 5 del D.P.R. 917/1986, ma ha l’obbligo di registrare tale evento nel Libro Unico del Lavoro (LUL).
Tuttavia, può capitare che all’atto della registrazione, sotto la voce trasferta, il datore di lavoro indichi somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime dei c.d. “trasfertisti” (art. 51, co. 6 del D.P.R. 917/1986).
(prezzi IVA esclusa)